La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta,
Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Sandro Geraci, componenti, assistiti
dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è
riunita il giorno 18 novembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.
Procedimento 31/A
A.S.D. ACIREALE (CT) avverso omologazione gara Campionato Eccellenza Gir. “B”
Gara Città di Siracusa/Acireale del 5 ottobre 2014. – C. U. 140 del 22/10/2014
Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Acireale ha impugnato la decisione in epigrafe
riportata riproponendo, in buona sintesi, le argomentazioni già adottate in sede di reclamo,
sostenendo che sarebbe irregolare la posizione del calciatore Carbonaro Giuseppe,
partecipante alla gara Città di Siracusa – Acireale del 5 ottobre 2014, in quanto tesserato
per la Società A.S.D. Città di Siracusa senza essersi preventivamente sospeso dall’Albo
degli allenatori, nel quale risulta iscritto quale allenatore di base, per cui chiede che le
venga assegnata gara vinta per 3– 0.
Resiste con controdeduzioni, tempestivamente inviate, l’A.S.D. Città di Siracusa,
chiedendo la conferma della statuizione del primo giudice.
Quanto sopra è stato ribadito dai rappresentanti dei rispettivi sodalizi all’udienza odierna
avendone fatto specifica richiesta.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva in punto di fatto che il sig. Giuseppe
Carbonaro, è iscritto nell’Albo degli allenatori quale allenatore di base, e che lo stesso è
tesserato, quale calciatore, per l’A.S.D. Città di Siracusa senza avere ottenuto la
preventiva sospensione dall’Albo degli allenatori.
Dal punto di vista normativo la fattispecie è regolata, in via principale, dall’art. 38 delle
N.OI.F. che regola il tesseramento dei tecnici, il quale al comma 6 prevede espressamente
che per tutto quanto non previsto nella predetta norma trovano applicazione le norme del
Settore Tecnico.
Il successivo art. 40 delle N.O.I.F. (limitazioni del tesseramento dei calciatori) prevede al
1° comma che non può tesserarsi quale calciatore chi è iscritto nell’albo degli allenatori
professionisti (norma questa espressamente richiamata dal comma 4 dell’art. 37 del
Regolamento del Settore Tecnico) o chi consegua la qualifica di arbitro con la
conseguenza che (solo) in tali fattispecie si decade dal tesseramento e non ci si può più
tesserare quale calciatore.
Inoltre il Regolamento del Settore Tecnico, espressamente richiamato dalle N.O.I.F.,
all’art. 37 del 1° comma prevede che il possesso della tessera di allenatore di base non
costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a
gare.
Tale norma va coordinata con l’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico il quale al 1°
comma statuisce che i tecnici che vogliono espletare attività calcistica diversa da quella
derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di
sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività.
Mentre il successivo 3° comma prevede che i tecnici i quali esercitino attività calcistica
diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, senza avere chiesto e ottenuto la
sospensione, sono perseguibili disciplinarmente.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, va ritenuta legittima la partecipazione del calciatore
Carbonaro Giuseppe alla gara in oggetto in quanto, pur ricoprendo la qualifica di
allenatore di base, ben poteva tesserarsi quale calciatore per l’A.S.D. Città di Siracusa non
essendogli tale attività preclusa in quanto la mancata preventiva sospensione dall’albo
degli allenatori è considerata solo un illecito disciplinare.
Di conseguenza il reclamo deve essere respinto.
Gli atti vanno, comunque, trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza al
fine di valutare la posizione del sig. Carbonaro Giuseppe che ha contratto tesseramento
per l’A.S.D. Città di Siracusa, quale calciatore, senza la preventiva sospensione dall’Albo
degli allenatori e ciò in violazione dell’art.36 del Regolamento del Settore Tecnico.
P.Q.M.
La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per
l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.