
News Siracusa: gestione asili nido. Nei giorni scorsi l’avvio delle indagini delle Fiamme Gialle che hanno sequestrato documenti per rilevare anomalie sulla conessione nel bando di gara (leggi qui). Non perde tempo la consigliera comunale Simona Princiotta già promotrice di sospetti e dubbi sulla presunta regolarità nelle concessioni, a fornire nuove accuse e che oggi ripeterà in aula durante la seduta di Consiglio Comunale. Se non bastasse, l’interrogazione (che riportiamo di seguito) è stata trasmessa in copia alla segreteria del Pubblico Ministero Dott. Marco Di Mauro e del Procuratore Capo Dott. Francesco Paolo Giordano.
“La seconda commissione consiliare, ha proceduto – in due distinte sedute – all’audizione sia della Dott.ssa Caligiore (Dirigente Ufficio Contratti e Appalti) che del Dott. Pisana (Responsbaile Unico del Procedimento del bando di gara sulla gestione degli asili nido).”La Caligiore ha verbalizzato di aver avuto riscontro NEGATIVO dei Durc riferibili a due delle società che si sono aggiudicate l’appalto di gestione degli asili nido comunali, e che addirittura ancora oggi “beneficiano” di un affidamento provvisorio”. Le due società in questione sono la EDEN – società che fra le altre cose gestisce diversi servizi comunali – ed il cui amministratore risponde al nome di FOTI, nonchè la SIGES che continua a gestire ancora una volta il servizio pur dopo 12 anni.
Inoltre, sostiene la Princiotta – “il Dott.re Pisana – sempre durante la seduta – ha verbalizzato di aver dato seguito all’affidamento del servizio senza prima verificare il Durc e di aver inviato alle sopracitate società una lettera contenente un invito ad una regolarizzazione “postuma” della loro posizione contributiva entro 7 giorni”.
Di contro, l’ANAC ha invece confermato che – spiega nell’interrogazione Simona Princiotta – “…la regolarità contributiva costituisce condizione di ammissione alla gara, e il suo difetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, (rectius dell’autodichiarazione resa per la partecipazione alla gara), comporta l’esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma (cfr. AVCP parere n. 14 del 14 febbraio 2013)…”
Il tutto è fondato anche sul principio, anch’esso richiamato dall’ANAC che “…Il DURC è qualificato dalla giurisprudenza come una dichiarazione di scienza, resa però con riguardo al periodo considerato, per cui lo stesso non può essere inteso che come attestante la regolarità contributiva soltanto fino alla propria scadenza, senza alcuna possibilità di essere considerato valido al di là del termine in esso espressamente stabilito (si veda, in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1141). Come ritenuto anche da questa Autorità (parere n. 112 del 16 giugno 2010), il DURC privo di un requisito intrinseco, ossia l’essere in corso di validità, è per ciò stesso inidoneo a comprovare il possesso della regolarità contributiva…”
“Né è altresì plausibile ritenere di poter giustificare una tale “condotta” con il soccorso al “sempreverde” principio dell’urgenza (…principio “utilizzato” anche in materia di acqua da questa amministrazione!!!) in quanto nel caso in esame per un verso i vecchi gestori erano in proroga da 12 anni (…un mese in più o in meno non avrebbe cambiato nulla né tantomeno giustifica l’urgenza!!); per un altro verso, nel bando di gara venivano riconosciuti 5 punti per le società che dichiaravano di assumere il personale già in forza, e tutte le società concorrenti avevano dichiarato di accettare. La suddetta dichiarazione faceva così venir meno qualunque rischio di incidenza di fermo anche temporaneo del rapporto educatore/bambino. Difatti, ex lege, se non si fosse dichiarata l’urgenza (peraltro nel caso in esame insussistente) il Responsabile ancora prima di concedere l’affidamento ai vincitori avrebbe dovuto attendere il trascorrere dei giorni necessari previsti dalla norma (35) al fine di consentire l’acquisizione e la verifica della documentazione originaria e di tutte le autocertificazioni presenti”.